mercoledì 10 agosto 2016

Sulle "cicciottelle",
i nani e le ballerine


Fui definito "nano digitale" per le mie caratteristiche fisicoprofessionali (168 cm di statura non sono certo misure da gigante) da un collaboratore interno di LINEA quotidiano.
L'estensore ebbe a pentirsene, passò un brutto quarto d'ora: la mia reazione non fu da gentiluomo.
Non lo fu perché non lo era stata neanche la modalità di diffusione, cioè: derisione alle spalle, ovvero DIFFAMAZIONE.
Se mi avesse deriso (INGIURIA) guardandomi in faccia, probabilmente ne avrei riso con lui e con i presenti.
E di gusto: la battuta era divertente, quasi geniale.

Il caso delle "cicciottelle" viene (giustamente, ma soltanto nelle modalità) catalogato come diffamazione a mezzo stampa.
Perché soltanto nelle modalità?
Perché è vero che lo "scivolone" stilistico (più che deontologico) si è consumato in assenza delle destinatarie dell'infelice categorizzazione, ma è pur vero che la reputazione delle interessate non è stata danneggiata: sono più simpatiche di prima a tutti (oltre che più note) e la "diffamazione" non era affatto destinata a pochi intimi.
Si potrebbe obiettare che ciò peggiorerebbe le cose, e in alcuni casi è vero, ma non in questo: la diffusione dell'infelice titolo non ha ridotto di una briciola la professionalità e la bravura delle atlete in questione.

Cattivo gusto? sicuramente.
Scuse? sicuramente.
Licenziamento in tronco? No, preferibile un declassamento, magari.

PS: tutti quelli che hanno chiamato nano Berlusconi, dalla Dandini ai Guzzanti, dove sono finiti?
Ah, già: quella è "satira"…

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Un ripassino per chi scrive castronerie:

Reato di INGIURIA (art. 594 c.p.):
offendere l'ONORE o il DECORO di una persona PRESENTE.
Reclusione fino a sei mesi o multa fino a € 516,46.

Reato di DIFFAMAZIONE (art. 595 c.p.):
offendere l'altrui REPUTAZIONE in ASSENZA della persona offesa.
Reclusione fino ad un anno e multa fino a € 1032,91.

Reato di CALUNNIA (art. 368 c.p.):
denunciare, querelare, incolpare – anche in forma anonima o sotto falso nome – presso l'Autorità competente, una persona che si sa essere innocente.
Reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante.

NB: non è necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona ingiustamente incolpata del reato: è sufficiente la sola potenzialità che un tale procedimento si avvii (avviso di garanzia e indagini preliminari) a prefigurarne il danno d'immagine (morale e materiale) e la conseguente richiesta di giustizia e/o indennizzo.

Per maggiori informazioni consultare il Codice di procedura penale.

2 commenti:

Carlo Gambescia ha detto...

Carissimo, scusami per il silenzio, ma ho avuto poco tempo per Fb, ultimamente, come sai. Bel pezzo. Quanto al tizio del "nano digitale", diciamo che non brillò per originalità. Perché D'Annunzio da una signora, ex ammiratrice per così dire, venne definito "nano in uniforme"... Come vedi, tu sei in buona compagnia. Grande abbraccio amico mio e un grande Ferragosto.

analisi ciniche ha detto...

Grazie ;)